MISURE
SULLA TRANSIZIONE
Dal 1° gennaio 2012 viene
introdotto, secondo il meccanismo pro rata, il metodo contributivo di calcolo
delle pensioni;
Con
l’obiettivo di aumentare la trasparenza e la comprensibilità del
sistema, si aboliscono le finestre di uscita, inglobate nei nuovi requisiti
di accesso. Vengono altresì abolite le quote, e, conseguentemente, le
pensioni di anzianità quote correlabili ad esse;
L’età
di pensionamento delle lavoratrici dipendenti del settore privato viene alzata a 62 anni e a 63 e sei mesi per quelle
autonome, dal 1° gennaio 2012. L’equiparazione dell’età delle donne a quella
degli uomini (66 anni ) avviene entro il 2018, sempre tenendo conto della
variazione della speranza di vita. Nel frattempo, dall’età 62 all’età 70 vige
il pensionamento flessibile, con applicazione dei relativi coefficienti
di trasformazione calcolati fino a 70 anni;
Per
gli uomini (e per le dipendenti pubbliche), la fascia di flessibilità è compresa tra 66 (età minima, oggi prevista
per il pensionamento di vecchiaia) e 70 anni;
A
tutti i requisiti anagrafici si applicano gli aumenti della speranza di vita
(già previsti), con decorrenza dal 2013 (3 mesi già stabiliti dalla legge
n. 122/2010 nella sua prima attuazione);
Permane
il requisito minimo dell’anzianità contributiva di 20 anni previsto dal
precedente ordinamento per la vecchiaia;
L’accesso
“anticipato” alla pensione è in ogni
modo consentito con un’anzianità di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41
anni e un mese per le donne, anch’essa indicizzata alla longevità. Si prevedono
penalizzazioni percentuali progressive sulla quota retributiva dell’importo
della pensione. In tal modo, la permanenza al lavoro risulta incentivata;
Per
consentire un adeguamento più graduale alla nuova normativa, in
particolare alla coorte dei lavoratori del settore privato che, a
seguito del previgente schema basato su finestre e
quote, avrebbe conseguito la prestazione pensionistica di anzianità nel 2013
(per esempio, un lavoratore che nel 2012 avrà 60 anni di età e 36 di
contribuzione), si prevede che il trattamento della pensione anticipata sia
conseguibile al compimento di un’ età anagrafica non inferiore a 64 anni (in
deroga ai 66 previsti dal nuovo ordinamento);
Similmente,
a motivo dell’innalzamento previsto per il conseguimento della prestazione
previdenziale di vecchiaia per le lavoratrici del medesimo settore, si
rende più graduale l’uscita dal mercato del lavoro per la coorte che compie 60
anni di età e 20 anni di anzianità nel 2012, consentendo alla medesima di
andare in pensione ad una età non inferiore a 64 anni
Le disposizioni
in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti
prima della data in vigore del decreto continuano ad applicarsi ai lavoratori
che risultano beneficiari di provvedimenti di mobilità e altre situazioni connesse
alla perdita o alla sospensione del lavoro, sulla base di accordi stipulati
entro il 4 dicembre 2011 ed entro un limite numerico di domande commisurato
alla copertura prevista nel decreto
Si
prevede l’aumento graduale delle aliquote contributive dei lavoratori
autonomi artigiani e commercianti, che sono incrementate fino a raggiungere
il 24% (attualmente 20 – 21%) nel 2018;
Si
vara la revisione delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi
agricoli, portandole gradualmente al 24% (sono state eliminate le
differenziazioni delle aliquote per età);
Vengono
aboliti i privilegi ancora esistenti in ambito previdenziale, attraverso
l’introduzione temporanea di un contributo di solidarietà per i pensionati e
gli attivi che ancora avvantaggiati da precedenti regole di maggior favore
rispetto a quelle vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria che non
trovino giustificazioni oggettive. Il contributo di solidarietà è proporzionato
all’incidenza di tali regole di favore;
Si
favorisce la totalizzazione dei contributi versati
dai lavoratori, eliminando l’ultimo ostacolo dei tre anni non riconosciuti;
Per
le Casse Professionali, che operano in regime di autonomia, si propone
di adottare un dispositivo che impone alle casse medesime di adottare – entro
il termine di pochi mesi - provvedimenti funzionali al riequilibrio di medio-lungo periodo dei conti, e ispirati al rispetto
dell’equità intergenerazionale. In assenza di tali provvedimenti, si prevede
anche per esse l’adozione del metodo contributivo pro rata dalla medesima data
del primo gennaio 2012;