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SINTESI - Variazioni L.104/92 – 1 marzo 2011

 

Modalità di fruizione dei permessi

Le modalità di fruizione dei permessi sono riassunte nella Circolare che l'Inps ha diramato il 1° marzo 2011.

Questi alcuni dei punti principali.

 

Il dipendente in situazione di disabilità grave ha la possibilità di fruire alternativamente in ogni mese di:

2 ore di permesso al giorno per ciascun giorno lavorativo del mese;

3 giorni interi di permesso al mese;

18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora; le predette ore, se fruite per l’intera giornata, comporteranno un abbattimento dell’orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).

 

Il dipendente, per l’assistenza a ciascun familiare in situazione di disabilità grave, ha la possibilità di fruire alternativamente di:

3 giorni interi di permesso al mese;

18 ore mensili da ripartire nelle giornate lavorative secondo le esigenze

personali, frazionabili e fruibili per un tempo pari o superiore ad un’ora; le predette ore, se fruite per l’intera giornata, comporteranno un abbattimento dell’orario teorico giornaliero (pari a 7 ore e 12 minuti).

 

I genitori che assistono figli di età inferiore ai tre anni in situazione di disabilità grave possono fruire alternativamente:

del prolungamento del congedo parentale retribuito fino al terzo anno di vita del bambino, ad avvenuta fruizione del congedo di maternità e del congedo parentale ordinario;

di due ore di permesso giornaliero;

di tre giorni interi di permesso al mese.

 

La fruizione dei permessi deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese, perciò, nel mese in cui uno o entrambi i genitori, anche alternativamente, abbiano fruito di uno o più giorni di permesso ai sensi della legge 104/1992, gli stessi non potranno beneficiare per il medesimo figlio delle ore di permesso giornaliero o del prolungamento del congedo parentale.

Nell’ipotesi di assistenza di un minore di età inferiore ai tre anni è prevista la possibilità di fruire dei permessi lavorativi, in alternativa ai genitori, anche per i parenti e gli affini aventi diritto, sempre nel limite previsto di tre giorni mensili.

 

Il dipendente deve comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione.

Le nuove norme non precludono la possibilità per lo stesso dipendente di assistere più persone in situazione di disabilità grave: se ne ricorrono tutte le condizioni, il medesimo lavoratore potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più disabili.

 

Le nuove norme, inoltre, non precludono ad un lavoratore in situazione di disabilità grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale dipendente potrà fruire dei permessi per se stesso e per il familiare disabile che assiste.

Qualora il dipendente fruisca dei benefici in argomento per assistere un familiare disabile lavoratore, è necessario che l’assistito non sia impegnato in attività lavorativa nella stessa giornata in cui è richiesto il permesso.